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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

Comunicazione iscrizioni ex art 335 c.p.p.

CHE COS'È:

Chi vuole sapere se il proprio nome è stato iscritto nel Registro delle notizie di reato in qualità di indagato o di persona offesa deve inoltare richiesta tramite PEC all'indirizzo  casellario.procura.cosenza@giustiziacert.it , utilizzando l'apposito modulo in calcio alla pagina. Finché il procedimento è in fase di indagini preliminari, poiché le stesse, ai sensi dell'art. 329 cpp, sono coperte dal segreto fino a quando tutti gli indagati non ne vengono a conoscenza (ciò per garantire il buon esito delle attività investigative in corso e per tutelare la riservatezza delle persone coinvolte), è possibile conoscere soltanto:

  • Il numero e l'anno di iscrizione del procedimento;
  • Il nome del Pubblico Ministero titolare del fascicolo;
  • Qualificazione giudirica;
  • Il nome della parte offesa se la richiesta è fatta dall'indagato;
  • Il nome dell'indagato se la richiesta è fatta dalla parte offesa;

Il rilascio di tale attestazione, in considerazione del carattere riservato del registro penale, è sempre subordinato all'autorizzazione del Pubblico Ministero titolare del fascicolo, il quale decidera anche su cosa deve essere comunicato.

Non verranno comunicate, in ogni caso, le iscrizioni relative ai delitti di cui all'art. 407, comma 2 lettera a) cpp (reati particolarmente gravi, quali associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, armi da guerra, delitti commessi per finalità di terrorismo, spaccio di sostanze stupefacenti di ingente quantità e associazione finalizzata allo spaccio, riduzione in schiavitù, reati di violenza sessuale, strage, omicidio, rapina ed estorsione aggravate).

Non verranno comunicate neanche le iscrizioni sulle quali, sussistendo specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il Pubblico Ministero che procede disponga con decreto motivato il segreto investigativo per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabili.

Nota bene: nell'attestazione non compaiono le iscrizioni per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con l'esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena ex art. 444 cpp, di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio e giudizio direttissimo, che potranno essere attestate nel certificato dei carichi pendenti), ed eventualmente visualizzare quelle per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusione con richiesta di archiviazione accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari, ovvero con la trasmissione degli atti ad altra Procura per competenza.

CHI PUÒ RICHIEDERLA:

L'indagato, la persona offesa dal reato ei rispettivi difensori. Non hanno invece diritto ad alcuna comunicazione il denunciante o l'autore di un esposto che non siano anche persone offese, ma semplici danneggiati (ad es. il cittadino che denuncia un abuso edilizio commesso da un vicino); l'Ordine professionale che propone un esposto nei confronti di un proprio iscritto; il parente di un anziano che denuncia una circonvenzione di incapace ai danni di un prossimo congiunto).

Quando la persona offesa è deceduta in conseguenza del reato, il diritto alla comunicazione spetta anche ai suoi prossimi congiunti (art. 90 cpp), e cioè agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge, ai fratelli, alle sorelle, agli affini nello grado stesso, agli zii e ai nipoti.

COME E CON QUALE DOCUMENTAZIONE:

L'interessato compilata la richiesta indirizzata al Procuratore della Repubblica di Cosenza , utilizzando l'apposito modulo in calce alla pagina, e la trasmette tramite PEC all'indirizzo   casellario.procura.cosenza@giustiziacert.it   allegando la seguente documentazione   in formato leggibile e correttamente scansionata :

  • Richiesta ex art. 335 comma 3 cpp (specificare se indagato o parte offesa);
  • Documento di riconoscimento in corso di validità;
  • Per la parte offesa allegare querela.

Le richieste formulate dai difensori sono consentite a mezzo PEC all'indirizzo casellario.procura.cosenza@giustiziacert.it.  o portale tramite PDP . L'Ufficio invierà l'attestazione utilizzando lo stesso mezzo.

Non verrà dato seguito alle istanze non corredate di tutti gli allegati richiesti, predisposte utilizzando moduli diversi da quelli previsti e scaricabili dal sito istituzionale della Procura od inviati ad indirizzi PEC diversi da quello indicato.

COSTO

Non avendo valore certificato, l'attestazione è esente da impostazione del bollo e dei diritti di segreteria, ed è, pertanto, gratuita.

TEMPI:

L'attestazione ex art. 335 comma 3 cpp è sottoposta ad autorizzazione del PM e da lui dipende il rilascio.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Art.. 335 cpp, art. 90 cpp, art. 110-bis disp.att.cpp, Circolare Ministeriale n. 1/8781/44 del 24 giugno 2003.

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