Il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riporta i provvedimenti di condanna a carico di un ente, per reati commessi da suoi organi o preposti.
L’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è stata istituita con il decreto legislativo n. 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti.
Il certificato delle iscrizioni presenti nell'anagrafe può essere richiesto:
La richiesta va presentata all’Ufficio del casellario giudiziario utilizzando l'apposito modulo ministeriale in calce alla pagina.
La richiesta del certificato deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente o tramite delegato.
Il rappresentante legale può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare anche una copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.
Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la rappresentanza legale
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.
Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.
Il costo totale per il rilascio di ciascun certificato è di € 19,92, suddiviso come segue:
Se il certificato è richiesto con urgenza (rilascio nella stessa giornata o il giorno successivo), si applica un ulteriore costo di:
Il termine per il rilascio dei certificati è di 7 giorni lavorativi e di 3 giorni lavorativi in caso di urgenza
Il certificato deve essere richiesto all’Ufficio Locale del Casellario presso la Procura della Repubblica del luogo dove ha sede legale l’ente interessato.
Orario: lunedì – venerdì 09:00-13:00
Piano: terra
Stanza:
Responsabile: Direttore Amministrativo Dr.ssa Teresa CAPORASO
Telefono: 0984/1945232
PEC: casellario.procura.cosenza@giustiziacert.it.
Come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, a partire dal 1° gennaio 2012 il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.